L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione assistenziale erogata a sostegno delle famiglie formate da più persone, con redditi compresi entro una certa soglia e spetta:
- alle famiglie dei lavoratori dipendenti
- ai pensionati da lavoro dipendente
- a quei lavoratori che hanno diritto a prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (per esempio, la cassa integrazione).
REQUISITI
L’importo dell’assegno dipende da tre fattori:
- il numero dei componenti della famiglia;
- il reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i limiti annuali indicati dalla legge e rivalutati ogni anno in base agli indici Istat;
- le fasce di reddito stabilite dalla legge.
Il nucleo familiare a cui spetta l’ANF può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia.
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare, rilevante ai fini del riconoscimento dell’assegno, è costituito dalla somma dei redditi del lavoratore e dei componenti della famiglia assoggettati all’Irpef, conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno della richiesta, ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Sono compresi tra i redditi rilevanti per aver diritto all’ANF:
- tutti i redditi percepiti sia in Italia che all’estero derivanti da lavoro dipendente, da pensione, da prestazioni temporanee, compresi gli arretrati a tassazione separata, le borse di studio, gli assegni di ricerca, i redditi da contratti di collaborazione a progetto o co.co.pro, l’assegno di mantenimento del coniuge;
- i redditi di qualsiasi natura, derivanti ad esempio da lavoro autonomo, da fabbricati e da terreni;
- i redditi esenti da imposta (ad es. pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio gli interessi su titoli o su depositi bancari e postali), se di importo superiore a euro 1.032,91.
L’importo da erogare viene stabilito sulla base della fascia di reddito a cui appartiene il contribuente, al numero dei componenti della famiglia e a specifiche tabelle legate alle varie tipologie di nucleo familiare.
Sono, invece, esclusi dal calcolo del reddito:
- il trattamento di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni di guerra e quelle tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento e di trasferta;
- l’assegno di mantenimento dei figli.
QUANDO FARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
- all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali,
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
COME FARE LA DOMANDA
Il lavoratore deve richiedere l’assegno per il nucleo familiare compilando un apposito modello (Mod. ANF/DIP) nel momento in cui sorge il diritto e successivamente, con periodicità annuale, entro il 30 giugno di ogni anno.
La domanda deve riportare una serie di informazioni che riguardano soprattutto la composizione ed il reddito del nucleo familiare (dati anagrafici del richiedente, composizione del nucleo familiare, dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare nel periodo di riferimento, indicazioni sullo stato civile e condizioni particolari dei componenti il nucleo che possono determinare l’aumento dei limiti di reddito).
La domanda funge da autocertificazione nei confronti dell’INPS, in quanto contiene tutti i dati che permettono di risalire alle stesse informazioni contenute nello stato di famiglia.
Se la domanda viene respinta, il lavoratore può presentare ricorso in carta libera al Comitato provinciale INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione del comunicato di rigetto.
AUTORIZZAZIONE
Se l’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:
- venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
- per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
- nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIPIn seguito l’Inps rilascia all’utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.Casi in cui è prevista l’autorizzazione:
- Se l’erogazione degli ANF è effettuata dall’Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, l’utente presenta la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell’autorizzazione ANF.
- In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva
- per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
- per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
- per minori in accasamento eterofamiliare;
- per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.