I permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della L. 104/92 spettano ai lavoratori dipendenti che versano in una delle seguenti condizioni:
- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).
COSA SPETTA
Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:
– riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
– tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:
– i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
– prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino;
– permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
REQUISITI
-essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
– la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
– mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
QUANTO SPETTA
-I permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
-i permessi fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
-quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.
IL CONGEDO STRAORDINARIO
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave.
Spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
- coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
- figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
REQUISITI
Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part- time).
La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Non è possibile richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere (circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155), fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge (circolare INPS 6 marzo 2012 n. 32):
- interruzione del ricovero a tempo pieno del disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.
Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda.
Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato può presentare un certificato rilasciato da un medico della ASL specialista nella patologia denunciata. Tale certificazione avrà efficacia fino all’accertamento definitivo.
La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve anche specificare la diagnosi e le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina. Il medico si assume la responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza. La certificazione provvisoria rilasciata dalla commissione medica integrata, invece, può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito.
DOMANDA
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione.
È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).
È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
QUANTO SPETTA
L’indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente.
I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.
Per i congedi fruiti a settimane intere o a giornate, l’importo della retribuzione figurativa non può superare rispettivamente quello massimo settimanale o giornaliero.
I datori di lavoro devono determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati, tenendo in considerazione gli eventuali periodi di congedo già richiesti.
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.
L’indennità di congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
N.B. Per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine l’indennità è pagata direttamente dall’INPS.