Il contribuente che intende beneficiare della detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica deve trasmettere all’ENEA entro 90 giorni la fine dei lavori:
- la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
I 90 giorni di tempo per l’invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rileva la data di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3).
Nel caso in cui non sia richiesto il collaudo per particolari tipologie di interventi, la data di fine lavori può essere documentata con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori oppure dal tecnico che compila la scheda informativa.
Non sono valide dichiarazioni del contribuente in autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1).
La trasmissione all’ENEA deve avvenire esclusivamente in via telematica attraverso apposita applicazione web sul portale www.acs.enea.it .