Il Versamento periodico dell’ Assegno ex coniuge a seguito di:
- separazione legale ed effettiva
- scioglimento o annullamento o di cessazione dei suoi effetti civili
sono riconosciuti come oneri deducibili da reddito complessivo e non oneri detraibili dall’Irpef.
Gli assegni versati per il mantenimento dei figli non possono essere portati in detrazione dall’Irpef e neanche in deduzione dal reddito.
Se nella sentenza di separazione il Giudice dispone delle somme a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali, se tali somme sono quantificabili e versate periodicamente all’ex coniuge, possono essere considerate a titolo di mantenimento e pertanto sono oneri deducibili dal reddito in dichiarazione dei redditi.
Il coniuge che beneficia degli assegni di mantenimento deve dichiararli nel Modello 730 e nel Modello Redditi come “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente“.
Se le somme versate in favore dell’ex coniuge riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese pagate.