Reddito di emergenza (REM) : sarà riconosciuto anche a novembre e dicembre

Il Decreto Ristori (Decreto Legge n. 137/2020) ha prorogato quanto previsto dal DL Rilancio la fruizione del beneficio del reddito di emergenza anche per il mese di novembre e dicembre 2020.

I cittadini che hanno già beneficiato della mensilità aggiuntiva di ottobre 2020 non dovranno presentare alcuna domanda in quanto le due mensilità ulteriori di novembre e dicembre saranno riconosciute in automatico.

I cittadini che invece non hanno beneficiato della ulteriore mensilità di ottobre dovranno presentare una nuova domanda all’INPS entro il 30 novembre 2020.

Requisiti per il riconoscimento del Reddito di emergenza

Ai fini del riconoscimento delle nuove mensilità di novembre e dicembre è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • possesso nel mese di settembre 2020 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM;
  • possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro;
  • un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono i nuovi indennizzi Covid-19 di 1.000 € stabiliti dal medesimo dl n.137/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo.

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Incompatibilità

Il reddito di emergenza non può essere riconosciuto per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena
  • Cittadini che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica
  • presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 previste dal dl n. 18/2020 (Dl “Cura Italia) o dal dl n. 34/2020;
  • presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario d’invalidità;
  • Beneficiari di Reddito o Pensione di cittadinanza

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(Fonte: DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Art. 14)

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6 risposte

  1. Reddito di 12000€ annui , cassa integrazione dal 1 ottobre 2020, isee di 4700€ figlio minorenne disabile e congiunge disoccupata , x 2 volte rifiutata la domanda rem.

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