Il contriuente che non ha compilato correttamente il Mod. Isee per il riconoscimento del Bonus Vacanze fruito indebitamente, deve restituirlo tramite la dichiarazione dei redditi.
La restituzione del Bonus vacanze può avvenire senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, indicando l’importo negli appositi campi della dichiarazione dei redditi (Mod. Redditi e 730).
L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento tramite la Risposta n. 66 del 1° febbraio 2021 a seguito delle verifiche dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
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Risposta n. 66 del 1° febbraio 2021 fornita dall’Agenzia delle entrate
A seguito della richiesta del contribuente di come porre rimedio alla violazione, se l’80% del Bonus vcanze è stato indebitamente fruito, è possibile restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi senza sanzioni ed interessi con il Modello 730 e Redditi. Gli importi devono essere indicati negli appositi campi della dichiarazione senza sanzioni e interessi, al momento della presentazione della dichiarazione (730 o Redditi Pf), compilando gli appositi campi del modello prescelto.
L’importo in oggetto incrementerà il debito Irpef relativamente al periodo di imposta 2020 oppure a ridurre il credito Irpef eventuale.
A seguito di tale ristituzione non dovrà essere recuperata la detrazione spettante relativa al 20% del Bonus che, in caso di nessuna violazione, sarebbe stata riconosciuta al contribuente e che doveva essere poi indicata nel Modello 730/2021 nella Sezione VI al rigo E83 codice “3”.
Il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d’imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in compensazione.
Il fornitore ne risponde nel caso ne benefici “in misura maggiore” rispetto al dovuto o ricevuto.
Bonus Vacanze quali sono i requisiti?
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