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Da martedì 22 novembre e fino al 6 dicembre, i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e organizzazione di eventi che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza Covid potranno richiedere i contributi a fondo perduto presentando domanda online all’Agenzia delle entrate.
Indice dei contenuti
Codici ATECO beneficiari
Individuati gli specifici codici ATECO beneficiari:
- 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 93.11.2 – Gestione di piscine;
- 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.
Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle entrate.
Tra i requisiti di accesso è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli del 2019.
Per le imprese costituite nel 2020, invece, il meccanismo di quantificazione del danno è differente e terrà conto della riduzione del fatturato mensile del 2020 confrontato con quello del 2021.
Il contributo a fondo perduto sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.
Calcolo del contributo a fondo perduto
Al termine del periodo di presentazione delle istanze l’Agenzia delle entrate procede;
- a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, assegnando il 70% delle predette risorse, in egual misura, a tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza;
- in aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie è ripartito, in egual misura, tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;
- il restante 10% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, tra le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione di cui sopra e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella Istanza.