La pensione di reversibilità, o pensione ai superstiti, è una forma di sostegno pensionistico che spetta ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto, iscritto in una delle gestioni previdenziali Inps.
Si ha diritto alla reversibilità se il soggetto, al momento del decesso, si trovava in una delle seguenti condizioni:
- era titolare di una pensione diretta;
- aveva 15 anni di contributi accreditati in tutta la vita lavorativa;
- aveva 5 anni di contributi accreditati, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
N.B. in caso di decesso di un lavoratore senza che sussistano i requisisti contributivi per la pensione di reversibilità, al coniuge superstite spetta un’indennità rapportata all’ammontare dei contributi versati a condizione che risulti accreditato in favore del dante causa, nei 5 anni precedenti la morte, almeno un anno di contribuzione.
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A chi spetta la pensione di reversibilità?
La pensione ai superstiti può spettare a:
- coniuge e figli minori (se maggiorenni, devono essere studenti o inabili);
- uniti civilmente, equiparati al coniuge;
- nipoti minorenni o maggiorenni inabili a carico dei nonni;
- genitori, in assenza di coniuge e figli aventi diritto;
- fratelli o sorelle inabili al lavoro, non titolari di pensione, a carico del lavoratore o del pensionato deceduto, in assenza di genitori.
Anche in caso di decesso dell’ex coniuge si può avere diritto alla pensione ai superstiti.
Casistiche
Separazione legale
In tale caso, non vi sono ostacoli per l’accesso alla reversibilità. L’Inps, infatti, con circ. n.19/2022 ha chiarito che “il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite…”
Divorzio
In assenza di coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto alla pensione di reversibilità quando:
- il coniuge divorziato superstite sia titolare di assegno di divorzio e non sia nuovamente coniugato
- il coniuge divorziato dante causa sia deceduto dopo il 13/3/1987
- la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato sia anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio.
Come si calcola la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità viene corrisposta agli aventi diritto nelle seguenti aliquote percentuali della pensione spettante al dante causa:
- al coniuge spetta il 60%;
- al figlio unico superstite, minore, studente o inabile spetta il 70%;
- a ciascun figlio, se ne ha diritto anche il coniuge, spetta il 20%;
- a ciascun figlio, se il coniuge non ne ha diritto, spetta il 40%;
- a genitori o fratelli e sorelle, spetta il 15% per ciascuno.
Da quando decorre il diritto
La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso qualunque sia la data di presentazione della domanda.