La presentazione di un Modello 730 integrativo implica la “modifica” di una dichiarazione ordinaria già trasmessa.
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Quando è possibile presentare un Modello 730 Integrativo?
È possibile presentare un Mod. 730 Integrativo entro il 25 ottobre 2023 quando le modifiche da apportare al Mod. 730 Ordinario determinano:
- un maggior rimborso di imposta;
- un minor debito di imposta;
- nessuna variazione di imposta.
In presenza di un mod. 730 Integrativo gli acconti restano sempre invariati.
Non è ammessa la presentazione di un Modello 730 integrativo se, anche per una sola imposta risulta un maggior debito o un minor credito.
Modello Redditi, sanzioni e ravvedimento operoso.
Se dalle modifiche da apportare alla dichiarazione 730 ordinaria si generano un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve presentare un Modello Redditi Persone Fisiche 2023 e non può assolutamente presentare un Modello 730 integrativo.
Il modello REDDITI Persone fisiche 2023 può essere presentato:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Quale codice indicare sul mod. 730 Integrativo?
Integrativo Codice 1
Deve essere indicato il codice 1 quando il contribuente deve integrare il mod. 730 Ordinario e l’integrazione comporta, come già detto, un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria.
Se il contribuente presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.
Se l’assistenza è stata prestata dal sostituto d’imposta o da altro CAF il contribuente deve esibire tutta la documentazione.
Il Mod. 730 Integrativo Codice 1 può essere presentato anche ad un CAF diverso da quello che ha elaborato il Mod. 730 Originario, in tal caso va fornito al CAF copia del modello ordinario unitamente alla ricevuta telematica di presentazione.
Integrativo Codice 2
Va inserito il codice 2 quando il contribuente riscontra che i dati relativi al sostituto di imposta indicati nel frontespizio della dichiarazione 730 sono incompleti o inesatti. In questo caso il Mod. 730 Integrativo può essere integrato solo limitatamente al riquadro dei dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio mentre i dati inseriti negli altri quadri rimangono invariati.
Pertanto al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli è lo stesso Caf che ha prestato l’assistenza fiscale per l’ordinario che deve predisporre e presentare il mod. 730 Integrativo.
I soli dati da variare nel Modello 730 Integrativo Codice 2 sono solo quelli relativi al cambio del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio. Si ribadisce che il Mod. 730 Integrativo Codice 2 può essere presentato solo al CAF che ha predisposto il Mod. 730 Ordinario.
Integrativo Codice 3
Si inserisce il Codice 3 quando il contribuente riscontra che i dati relativi al sostituto di imposta indicati nel frontespizio della dichiarazione 730 sono incompleti o inesatti e l’integrazione comporta anche un maggior rimborso, un minor debito e/o non influisce sulla determinazione dell’imposta della dichiarazione ordinaria.
Il Modello 730 Integrativo cod. 3 può essere presentato solo al CAF che ha predisposto il Mod. 730 Ordinario.
Mod. 730/2023 integrativo assenza sostituto.
In assenza di sostituto d’imposta è possibile presentare anche il 730 Integrativo. Infatti, se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 Ordinario e la data ultima di presentazione del modello integrativo, il contribuente può presentare il modello 730 Integrativo barrando la casella “ Mod 730 Dipendenti senza sostituto” il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate.