L’Iscro (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è un’indennità prevista a favore dei professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata dell’Inps. Le domande per l’anno 2024 (se c’è stata riduzione di reddito nel 2023 rispetto al biennio 2021/2022) si presentano dal 1° agosto al 31 ottobre.
Lo spiega l’Inps nella circolare n. 84/2024, illustrando la disciplina dello speciale sussidio che riconosce un importo pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda
Il relativo importo non può comunque superare gli 800 euro mensili né essere inferiore a 250 euro mensili, da aggiornare con l’indice ISTAT-FOI.
La prestazione è erogata per sei mesi e può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
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A chi è destinata
L’ articolo 1, comma 143, della legge n. 213 del 2023, prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 53 comma 1 del TUIR ossia un’attività libero professionale non imprenditoriale, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
- non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
- autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se non già a disposizione dell’Istituto.
- non beneficiare di Assegno di Inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda (anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all’anno di riferimento. Esempio: se la domanda è presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento);
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
Verifica requisiti Iscro
Per la successiva verifica dei requisiti suddetti, l’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
Incompatibilità
L’indennità ISCRO è incompatibile con:
- pensioni dirette;
- indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
- cariche elettive e/o politiche che prevedono, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza
La prestazione ISCRO è, invece, compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Decadenza
La legge 213/2023 stabilisce che il diritto decade per:
- cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità (art. 1, comma 151);
- titolarità di trattamento pensionistico diretto (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
- iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
- Titolarità dell’Assegno di inclusione (art. 1, comma 144, lett. b), e comma 146).
Come fare domanda Iscro
La domanda va presentata esclusivamente online, entro il 31 ottobre di ogni anno, effettuando l’accesso al servizio con le proprie credenziali.
In alternativa rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I beneficiari dell’indennità ISCRO sono tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.
I criteri e le modalità di definizione dei percorsi e del loro finanziamento sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Per maggiori dettagli consultare il sito dell’INPS