Abbonamenti mezzi pubblici: dal 2018 sono detraibili (730/2019)

La legge di Bilancio 2018 ha reintrodotto la detrazione del 19% per l’acquisto degli abbonamenti, anche dei familiari a carico, per un importo massimo annuo di 250 euro. La detrazione varrà quindi per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2019 (Esempio: 730/2019 per i redditi 2018).

Gli strumenti agevolativi previsti per incentivare il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale sono due:

  • una specifica detrazione Irpef;
  • una ipotesi di esenzione fiscale (articolo 1, comma 28, legge 205/2017).

La detrazione Irpef
E’ stata quindi reintrodotta la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

Attenzione:

  • Non sono agevolabili le spese per l’acquisto di singoli titoli di viaggio;
  • La detrazione si applica per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, quindi potrà essere fatta valere con le dichiarazioni dei redditi che i contribuenti saranno chiamati a presentare nel 2019 (relative, appunto, al periodo d’imposta 2018).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico nel limite di importo annuo di 250 euro.

La detrazione massima spettante sarà pari a 47,50 (19% di 250).

Spese per il trasporto pubblico e reddito di lavoro dipendente

La legge di bilancio, modificando la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente, ha previsto anche che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, ovvero le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito di lavoro del dipendente (nuova formulazione della lettera d-bis, comma 2, articolo 51, Tuir).

Dal punto di vista soggettivo, quindi, le somme devono essere state erogate o rimborsate ovvero le spese devono essere state sostenute, dal datore di lavoro, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di dipendenti.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per l’acquisto dei soli abbonamenti, non anche di singoli biglietti.

Gli abbonamenti possono essere riferiti sia al trasporto pubblico locale sia a quello regionale e interregionale.

Rientrano nel perimetro dell’agevolazione anche le spese per gli abbonamenti dei familiari fiscalmente a carico del dipendente.

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Redazione CAF Fenalca

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