La Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017), all’art.1, comma 179 ha previsto, in via sperimentale, un’indennità a carico dello Stato, riconosciuta nei limiti di spesa stabiliti dalla legge.
Tale indennizzo è concesso per 12 mensilità e per un massimo di 3 anni e 6 mesi (ovvero fino all’accesso alla pensione di vecchiaia) agli iscritti all’A.G.O.(Assicurazione Generale Obbligatoria) , alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata che si trovano in situazioni svantaggiate o in condizioni di disagio.
Per poter accedere alla suddetta prestazione, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- Età anagrafica minima pari a 63 anni;
- Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- Non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto e trovarsi in una particolare situazione svantaggiata o di disagio, tra quelle di seguito elencate:
a) Stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, e hanno concluso integralmente la prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi e sono in
possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità di cui alla legge 104/1992, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) titolari di un’invalidità civile di grado pari o superiore al 74% e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) lavoratori di cui all’Allegato C (di seguito illustrato) della legge in parola, che al momento della decorrenza dell’indennità, svolgono da almeno 6 anni, in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Dato l’ampio numero di domande non ammesse in prima istanza, sono riaperti i termini di presentazione delle domande di APE sociale e precoci.
Sarà possibile presentare le domande di ammissione alla pensione fino al 30 novembre 2017.
Inoltre, secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro, nel 2018 l’Ape sociale apporterà maggiori benefici alle lavoratrici con figli e ai lavoratori disoccupati a seguito della conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato.