I versamenti sono deducibili dal reddito ai fini Irpef.
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge sono deducibili dal reddito complessivo cosi come previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi.
Sono esclusi gli assegni corrisposti al mantenimento dei figli.
Gli assegni sono definiti in conseguenza di:
- separazione legale ed effettiva;
- scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Se l’assegno di mantenimento è diretto e senza distinzione di mantenimento tra la moglie ed i figli, l’importo deducibile è al 50%.
Sono deducibili anche i versamenti periodici effettuati nella misura stabilita dall’accordo raggiunto a seguito di una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, prevista dall’articolo 6, Dl 132/2014 (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).