Le quote versate una tantum non sono oneri deducibili nel Modello 730.
Sono deducibili dal reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge (a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) in conseguenza di:
- separazione legale ed effettiva;
- di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir).
La deduzione non spetta per l’assegno corrisposto al coniuge e qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il pagamento avviene rateizzato. La rateizzazione del pagamento costituisce infatti solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva a ogni rapporto tra i coniugi e, quindi, non va confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (risoluzione n. 153/E dell’11 giugno 2009).