Differenze tra Assegno di invalidità civile ed ordinario

L’Assegno di invalidità civile ed ordinario di invalidità sono due prestazioni economiche erogate dall’INPS a persone con una ridotta capacità lavorativa. Entrambe le prestazioni sono destinate a persone che non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno, ma presentano differenze significative.

Assegno ordinario di invalidità

L’Assegno ordinario è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa.

Per avere diritto alla prestazione è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione (almeno 260 contributi settimanali) di cui tre (156 settimane) nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni e può essere rinnovato per periodi di pari durata, sempre che continuino a sussistere i requisiti previsti.

Assegno di invalidità civile

L’Assegno di invalidità, invece, è una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali. E’ una prestazione assistenziale in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

L’assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge;
  • mancato svolgimento di attività lavorativa;
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Conclusione

L’Assegno ordinario di invalidità e l’Assegno di invalidità civile sono due prestazioni economiche destinate a persone con una ridotta capacità lavorativa. Tuttavia, presentano differenze significative, sia in termini di requisiti che di importo.

L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale, erogata in base ai contributi versati. È quindi necessario aver lavorato per almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente alla domanda. L’assegno viene riconosciuto per un periodo di tre anni e può essere rinnovato.

L’Assegno di invalidità civile, invece, è una prestazione assistenziale, erogata in base ai requisiti reddituali e sanitari. È necessario avere una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99% e un reddito inferiore alle soglie previste dalla legge.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito dell’INPS.

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Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente (art. 1 legge 662/1996, legge 247/2007), viene richiesta ai titolari delle provvidenze economiche d’invalidità civile la dichiarazione annuale Modello Invciv relativa a … (Clicca qui e scopri di più)

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