Ai fini della determinazione dell’assegno mantenimento coniuge sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge n. 132 del 2014.
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Quota assegno mantenimento dei figli
Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988).
La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Determinazione quota assegno mantenimento coniuge
L’assegno di mantenimento è deducibile solo nella misura disposta dal giudice. Nel caso vi siano eventuali accordi intervenuti tra le parti che portano modifiche alla somma decisa dall’autorità giudiziaria, non saranno rilevanti ai fini della deducibilità.
Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico
dell’assegno dovuto all’altro coniuge.
Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448).
Assegni alimentari
Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in
compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (Risoluzione 15.06.2009 n. 157).
Arretrati Assegno Coniuge
Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.
Contributo casa ex Coniuge
E’ deducibile anche il cd “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente.
La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato ‘per relationem’ qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.
Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.1).
Pagamento rate di Mutuo ex Coniuge
Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
Quali sono le somme che non rientranno tra gli assegni deducibili
La deduzione non spetta per:
- le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1)
- l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 11.06.2009 n. 153)
- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di
mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2).
Limiti di deducibilità
Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
Documentazione da esibire e conservare
Per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo
- Sentenza di separazione o divorzio
- Accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del dl n. 132/2014
- Accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del dl n. 132/2014
- Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2019 o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.