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La deduzione è possibile in presenza di una sentenza
La deducibilità dell’Assegno di mantenimento periodico corrisposti all’ex coniuge è disposta dall’articolo 10, comma 1, lettera c), TUIR. Gli assegni di mantenimento corrisposti all’ex coniuge sono deducibili solo in presenza di una sentenza che annulli gli effetti civili del matrimonio ed in particolare nel caso di:
- separazione legale ed effettiva
- scioglimento
- annullamento
- cessazione.
Gli assegni destinati al mentenimento dei figli, anche in presenza di una sentenza, non sono deducibili.
E’ possibile in alternativa ad una sentenza, beneficiare della deduzione dell’assegno di mantenimento, a seguito di un accordo in sede di negoziazione assistita tra gli avvocati dinanzi all’Ufficiale di stato civile. Tale negoziazione deve comunque far cessare gli effetti civili del matrimonio.
L’assegno di mantenimento dell’ex coniuge è considerato onere deducibile per chi lo eroga mentre per chi lo riceve rappresenta un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente – ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR .
Trattenuta dell’Assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro
Qualora gli assegni periodici vengano trattenuti direttamente in busta paga dal datore di lavoro non dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi 730 tra gli oneri deducibili.
Quali sono gli importi deducibili come Assegno di mantenimento?
Premesso che gli importi sono totalmente deducibili, ecco le quote che rientrano nel totale dell’Assegno periodico:
- adeguamento all’indice ISTAT solo se è previsto in sentenza di separazione
- somme pagate a titolo di arretrati anche versate in unica soluzione solo se ad integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti
- spese relative all’immobile del coniuge separato, consistenti in un contributo periodico corrisposto al coniuge, pure sempre se determinato dal giudice sulla base di elementi certi e conoscibili (Corte di Cassazione, Ordinanza 24 maggio 2013, n. 13029)
- spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice
- le somme corrisposte per l’estinzione del mutuo dell’ex coniuge (a titolo di accollo del mutuo) purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito da Tribunale.
Se l’assegno corrisposto al coniuge comprenda cumulativamente (e senza distinzione) le somme destinate al mantenimento dei figli, si considera per metà destinato al coniuge e per metà ai figli, salvo una diversa ripartizione dell’autorità giudiziaria. Tale ripartizione al 50% è indipendente dal numero dei figli.
Come si indica nel Mod. 730 l’Assegno di mantenimento al coniuge?
Gli importi dell’Assegno periodico devono essere indicati tra gli oneri deducibili nel quadro E, Sezione II, rigo E22 e nello specigico:
- a colonna 1 il codice fiscale dell’ex coniuge, pena la perdita dell’agevolazione;
- a colonna 2 l’importo degli assegni corrisposti nell’anno d’imposta.
4 risposte
Si d’accordo con tutto ma si può sapere che percentuale si detrae dall’assegno di mantenimento del coniuge?
Nel caso di assegno al coniuge non siamo in presenza di una detrazione ma di una deduzione intera dal reddito imponibile lordo dell’importo dell’assegno versato.
Vorrei sapere ma deducibilità che vuol dire che praticamente quei soldi che do alla mia ex non fanno reddito a me?
Buongiorno, in presenza di una sentenza che stabilisce l’importo dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, atteso il rispetto della regolarità dei pagamenti nei termini di legge e come stabilito da sentenza, la quota a carico dell’assegno all’ex coniuge (e non quella per i figli) può essere considerata onere deducibile dal reddito imponibile.