Quest’anno nel compilare la dichiarazione dei redditi ci si potrebbe trovare di fronte ad un nuovo bonus introdotto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il così detto “bonus acqua potabile”.
Tale bonus consiste nel riconoscere al contribuente un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 2021 al 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi che permettono il miglioramento della qualità dell’acqua da bere riducendo il consumo di contenitori di plastica.
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Importo del bonus acqua potabile
Il bonus è fruibile su un importo massimo di euro 1.000,00 (anche se la spesa è stata maggiore) per ciascuna unità abitativa a cui va poi applicata una percentuale annua di detrazione, deliberata dall’ Agenzia delle Entrate.
Tale percentuale per l’anno 2021 è stata fissata al 30,3745 %.
Per l’anno 2021 e quindi nella dichiarazione dei redditi 2022 il limite del credito di imposta riconosciuto per il bonus idrico è pari ad euro 152,00.
Si propone un esempio di calcolo:
Il bonus potenziale (indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate) è pari al 50% di € 1.000,00: € 500,00 (€ 1.000,00 x 50%).
Tuttavia, il credito d’imposta effettivamente spettante è pari al risultato della moltiplicazione tra € 500,00 e la percentuale individuata dal Provvedimento 31 marzo 2022: € 500,00 x 30,3745% = € 151,87 arrotondato a € 152,00
Quali sono le spese agevolabili?
Il “bonus acqua potabile” è riconosciuto per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, che permettano di migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Quali sono gli adempimenti da porre in essere per poter usufruire di tale bonus?
E’ necessario fare una:
- Comunicazione delle spese sostenute: dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito modello “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente. Entro 10 giorni dall’invio della comunicazione l’Agenzia Entrate rilascia una ricevuta (vedi sub 1) attestante la presa in carico, oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Il soggetto può visionare tale ricevuta nell’area riservata del sito dell’Agenzia nonché visualizzare il proprio credito d’imposta fruibile nel proprio cassetto fiscale;
- Trasmissione delle informazioni all’ENEA. Ai sensi dell’art. 1, comma 1089, Legge n. 178/2020, l’attribuzione del credito di imposta è subordinato all’invio telematico all’ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati, anche se al momento non è stata fornita alcuna indicazione sulle modalità di tale comunicazione.
Utilizzo del credito di imposta Bonus Acqua
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile da parte delle persone fisiche “private”:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo dello stesso oppure
- in compensazione tramite il Mod. F24 (con codice tributo “6975”).
Quali sono i documenti da presentare al Caf
Le istruzioni del Mod. 730/2022 non forniscono indicazioni circa la documentazione da presentare al CAF per fruire del bonus acqua potabile.
In attesa dell’annuale Circolare sul visto di conformità, che fornirà ulteriori chiarimenti si ritiene che il contribuente deve presentare:
- il documento attestante la spesa sostenuta, ovvero la fattura elettronica o il documento commerciale, completo del codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- la ricevuta del versamento con modalità tracciabili (se non è presente apposita annotazione in tal senso nel documento di spesa).
Si ricorda che per le spese sostenute prima del 15 giugno 2021, è ammesso il pagamento con mezzi diversi (non tracciabili) ed è ammessa l’integrazione del documento di spesa con indicazione del codice fiscale del beneficiario;
- comunicazione sulla fruibilità del credito d’imposta per le spese di miglioramento dell’acqua potabile inviata all’Agenzia delle Entrate;
- la ricevuta di trasmissione della scheda informativa all’ENEA, tale adempimento è richiesto al solo fine di monitoraggio e valutazione dell’efficacia della misura agevolativa: è quindi proposta la stessa formulazione dell’art. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63/2013, che disciplina l’invio dei dati inerenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico.
Si attende una apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca se l’eventuale omesso/tardivo invio della scheda informativa all’ENEA circa i dati del bonus acqua non determini la decadenza dall’agevolazione.