Bonus Mobili : quali sono i documenti necessari?

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto “bonus mobili”).

La detrazione IRPEF riconosciuta è del 50% delle spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione, salvo proroghe, può essere richiesta per gli acquisti che si effettueranno entro il 2019 e va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del Bonus Mobili è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella in cui si acquistano i beni.

L’agevolazione per gli acquisti effettuati nel 2019 spetta solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati a partire dal 1° gennaio 2018.

Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.

Quali acquisti rientrano

L’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di:

  • mobili
  • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le
    quali sia prevista l’etichetta energetica (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è
    obbligatoria l’etichetta energetica).

Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.

Quali sono i grandi elettrodomestici

Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
A seguito della relativa abrogazione da parte del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:

  • Grandi apparecchi di refrigerazione
  • Frigoriferi
  • Congelatori
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
  • Lavatrici
  • Lavasciuga e Asciugatrici
  • Lavastoviglie
  • Apparecchi per la cottura–Piani cottura
  • Stufe elettriche
  • Piastre riscaldanti elettriche
  • Forni e Forni a microonde
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
  • Apparecchi elettrici di riscaldamento
  • Radiatori elettrici
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
  • Ventilatori elettrici
  • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
  • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste

Quali documenti sono obbligatori per il bonus Mobili

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Redazione CAF Fenalca

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