Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto “bonus mobili”).
La detrazione IRPEF riconosciuta è del 50% delle spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione, salvo proroghe, può essere richiesta per gli acquisti che si effettueranno entro il 2019 e va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro.
Ai fini del riconoscimento del Bonus Mobili è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella in cui si acquistano i beni.
L’agevolazione per gli acquisti effettuati nel 2019 spetta solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati a partire dal 1° gennaio 2018.
Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.
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Quali acquisti rientrano
L’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di:
- mobili
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le
quali sia prevista l’etichetta energetica (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è
obbligatoria l’etichetta energetica).
Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.
Quali sono i grandi elettrodomestici
Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
A seguito della relativa abrogazione da parte del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:
- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Frigoriferi
- Congelatori
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
- Lavatrici
- Lavasciuga e Asciugatrici
- Lavastoviglie
- Apparecchi per la cottura–Piani cottura
- Stufe elettriche
- Piastre riscaldanti elettriche
- Forni e Forni a microonde
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
- Apparecchi elettrici di riscaldamento
- Radiatori elettrici
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
- Ventilatori elettrici
- Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste
Quali documenti sono obbligatori per il bonus Mobili