Il D.L. n. 34/2020 ha introdotto il “Bonus vacanze” rappresentatto da un contributo per i nuclei familiari con un ISEE in corso di validità nel 2020 (ordinario o corrente) che non sia superiore ad € 40.000.
Il contributo si può utilizzare:
- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (inizialmente il termine previsto era quello del 31 dicembre 2020, prorogato al 31 dicembre 2021, da ultimo, dal D.L. n. 183/2020, cd. “Decreto Milleproroghe”);
- per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed and breakfast in possesso dei titoli richiesti sia a livello nazionale che regionale per l’esercizio dell’attività.
Il “Bonus vacanze” poteva essere richiesto entro il 31 dicembre 2020.
Attenzione : La proroga interessa quindi solo la finestra di utilizzo del contributo e l’agevolazione non è stata rinnovata per l’anno 2021 e non è quindi possibile richiedere un nuovo bonus.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di:
- € 500,00 per ogni nucleo familiare di tre o più persone;
- € 300,00 per nuclei composti da due persone;
- € 150,00 per nuclei formati da una sola persona.
Indice dei contenuti
Detrazione Bonus Vacanze nel Modello 730
Nella dichiarazione dei redditi si può beneficiare della detrazione del 20% del Bonus vacanze nel limite massimo di € 100,00, vale a dire il 20% di € 500,00, che rappresenta l’importo massimo del bonus.
La detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Nel caso di incapienza di imposta la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.
Pertanto il contribuente incapiente (o titolare di redditi non imponibili o a imposta sostitutiva) beneficia esclusivamente dello sconto riconosciuto direttamente dal fornitore del servizio turistico perdendo il 20% di detrazione.
Entro quando posso beneficiare del Bonus Vacanze?
Come accennato in precedenza, il bonus è fruibile in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021. Per determinare quando è possibile fruire della detrazione è necessario quindi applicare il principio di cassa e pertanto rileva la data del pagamento del servizio:
- per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, la detrazione è fruita nel Mod. 730/2021;
- se il bonus sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2021, si beneficerà della detrazione nel Mod. 730/2022.
Restituzione del Bonus Vacanze
Nel caso di indebita fruizione del Bonus Vacanza se già usufruito, è possibile restituire il credito dell’80% nel Modello 730 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Dove si indica nel Mod. 730 il Bonus Vacanza?
Ai fini del riconoscimento della detrazione nel Mod. 730/2021, è necessario compilare il rigo della dichiarazione dei redditi E83 indicando il cosice numerico che rappresenta la spesa e l’importo pagato (che non può essere superiore ad € 100).
Attenzione: Nel Modello 730/2021 deve essere indicato il Bonus se è stato utilizzato nel 2020.
Documentazione necessaria per la detrazione del Bonus Vacanze
Per beneficiare della detrazione è necessario consegnare al Caf la documentazione relativa alla spesa sostenuta presso la struttura turistica, ossia:
- fattura;
- documento commerciale;
- scontrino o ricevuta.
Il soggetto che può beneficiare della detrazione è l’intestatario del documento di spesa (componente del nucleo familiare di cui fa parte il soggetto che ha richiesto il bonus attraverso l’applicazione, se diverso) che può usufruire dello sconto e beneficiare della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 3 luglio 2020, n. 18, ha precisato che se la fattura è intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo a condizione che appartenga allo stesso nucleo familiare a cui è riferito l’ISEE utilizzato per la richiesta del bonus.