L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del Provvedimento del 17/06/2020 ha reso note le modalità operative per la richiesta del Bonus vacanze
L’articolo 176 del decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Il credito spetta:
- nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare
- ridotta a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- e a 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.
Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che:
- le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore
- il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale. Sul documento deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito
- il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’intermediazione di piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).
Il credito è utilizzabile:
- nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti
- e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Indice dei contenuti
Come si richiede il Bonus Vacanze?
La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare.
Il soggetto deve essere in possesso di:
- identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE),
- applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A.. L’app verifica tramite Inps la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo è positivo viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.
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L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.
Al momento del pagamento, il fornitore del servizio reso acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.
Quale è il valore del Bonus Vacanze?
Lo sconto fruibile è pari all’80 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20 per cento (del valore massimo dell’agevolazione o, se inferiore, del corrispettivo dovuto) può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020 esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale che ha usufruito dello sconto.
Il fornitore, invece, recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del richiamato decreto legislativo n. 241 del 1997, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.
Le modalità e i termini di effettuazione degli scambi informativi previsti dal presente provvedimento sono regolati da specifici accordi tra i soggetti coinvolti (Agenzia delle entrate, INPS e PagoPA S.p.A.).
(Fonte: Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 17/06/2020)
2 risposte
Salve come dare per un un’appuntamento da voi per richiedere bonus vacanza??
Buongiorno, ci può contattare allo 08119560400 oppure compilare il form appuntamenti qui allegato
https://www.fenalca.it/prenota-appuntamento/
Tenga presente ch enoi non inviamo nessuna domanda pe rrichieder eil Bonus Vacanze ma ci limitiamo a presentare il suo Modello Isee. La domanda infatti la deve fare in autonomia tramite app e Spid.
Cordiali saluti