Il 13 settembre 2024 l’INPS ed il Ministero del lavoro hanno pubblicato delle FAQ in materia di ISEE relativi ad investimenti in:
- Crowdfunding
- Criptovalute
- lingotti d’oro
- gioielli e preziosi.
Indice dei contenuti
Investimenti in Crowdfunding Immobiliare
Domanda: l’investimento in Crowdfunding Immobiliare va incluso nel patrimonio mobiliare ISEE?
Risposta: Sì, l’investimento tramite Crowdfunding Immobiliare consiste nel portare progetti di acquisizione/realizzazione immobiliare agli investitori privati tramite piattaforme autorizzate. Questa forma di investimento va dichiarata nel patrimonio mobiliare di cui al quadro FC2 sezione II della DSU; più nel dettaglio, se sono state acquistate quote azionarie vanno indicate con il codice 02, mentre se si tratta di investimento in società con capitale non quotato, va indicato con il codice 99
investimenti in Criptovalute, lingotti d’oro e preziosi
Domanda: Dove devono essere dichiarate nella DSU, gli investimenti in criptovalute e quelli in acquisto di lingotti d’oro, gioielli, e preziosi?
Risposta: Le Criptovalute devono essere dichiarate nel Quadro FC2 sez. I o II della DSU con il codice meglio corrispondente al tipo di rapporto finanziario posseduto (Es. Se ho un conto corrente in cripto valute devo dichiarare un rapporto di tipo 1, se posseggo un portafoglio digitale in cripto attività presso un Prestatore di servizi in valuta virtuale (VASP) censito presso l’Organismo degli agenti e mediatori creditizi (DM 13 gennaio 2022) devo dichiararli con il tipo 99 inserendo il controvalore in euro). Gli investimenti in acquisto di lingotti oro, gioielli e preziosi devono essere dichiarati nel Quadro FC2 sez. II cod. 99 della DSU, indicando il controvalore in euro, rilevato al 31 dicembre dell’anno rilevante per la DSU, includendoli nella categoria degli “altri strumenti e rapporti finanziari”.