La Cirinnà non equipara la convivenza di fatto all’unione civile.
La Legge Cirinnà (legge 76/2016 – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), intende per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (articolo 1, comma 36).
La Legge Cirinnà (diversamente da quanto stabilito per le unioni civili) non ha previsto l’equiparazione al matrimonio della convivenza di fatto. Il convivente, quindi, non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 20).