Le detrazioni d’imposta per figli a carico spettano a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2).
In ogni caso, resta fermo che, per poter essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Inoltre, il beneficio fiscale compete indipendentemente dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e anche nel caso in cui sia sposato, sempre che non sia a carico del coniuge.
(Fonte: Fisco Oggi)