In base all’art. 15, comma 1, lett. C) TUIR, le spese sanitarie dei contribuenti possono essere soggette a detrazione di imposta del 19%. In questo periodo storico particolare, dove le spese per determinati prodotti sanitari possono essere ingenti e continue, sarebbe utile fare chiarezza in merito all’acquisto e detrazione fiscale mascherine FFP2.
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Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
Diverse volte, l’Agenzia delle Entrate ha confermato come in caso non risulti un inquadramento certo relativo ad una spesa sanitaria per una delle tipologie citate nell’articolo precedente, bisogna sempre far riferimento ai Provvedimenti del Ministero della Salute: qui è disponibile l’elenco delle specialità farmaceutiche, oltre che protesi, dispositivi medici e prestazioni specialistiche.
L’ampiezza della disciplina che riguarda la detraibilità delle spese in questione ha spinto però l’Amministrazione finanziaria ad intervenire più volte per cercare di fornire chiarimenti sulle casistiche particolari.
Nel corso dello scorso anno sono stati necessari, per esempio, alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate: nella fattispecie, questi hanno riguardato il dispositivo medico definito Led Photo Dynamic medical ad “Infrarosso” e le spese sostenute per perizie medico legali, nel caso in cui la fattura sia stata intestata al Tribunale e poi lasciata a carico del contribuente. In quest’ultimo caso, è stato stabilito che per parlare di detraibilità delle spese, devono essere rispettati alcuni requisiti:
- l’effettivo sostenimento delle spese da parte del contribuente a cui sono rimaste a carico
- l’intestazione del documento di spesa.
Ma il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha anche di recente risposto ad una Interrogazione parlamentare fornendo delle precisazioni doverose per ciò che concerne la detrazione fiscale mascherine FFP2 e FFP3 certificate.
Prima di vedere nel dettaglio cosa è stato stabilito, precisiamo come tra le novità fondamentali per la compilazione del Mod. 730/2022, circa la detraibilità delle spese per acquisto di dispositivi medici, vi sia anche la riclassificazione dei dispositivi medici ad opera del Ministero della Salute con Decreto apposito nel novembre del 2021, poi pubblicato in GU il 24 gennaio 2022.
Mascherine protettive e altri dispositivi di protezione individuale
Con la circolare numero 7 del 2021, la quale ha ripreso alcuni chiarimenti che erano stati già forniti in altre circolari precedenti (come quella del 15 ottobre 2020 o quella del 6 maggio 2020), l’Agenzia delle Entrate ha difatti circoscritto la possibilità della detrazione fiscale mascherine protettive filtranti. Questi oggetti sono diventati indispensabili per contrastare la diffusione del virus COVID-19 e per salvaguardare la propria salute.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le mascherine chirurgiche, con funzione di evitare che si possano contaminare ambienti e contribuire quindi alla diffusione degli agenti infettivi, ricadano nell’ambito di dispositivi medici indicati dal D.Lgs numero 46 del 1997.
Diversamente, è stato stabilito che le mascherine FFP2 e FFP3, definite mascherine facciali filtranti, vengono utilizzate per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni (es. gocce di saliva) e rientrano nei Dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati dal D.Lgs numero 475 del 4 dicembre 1992.
Di conseguenza, per poter beneficiare della detrazione IRPEF per la spesa sostenuta a causa di acquisti di mascherine chirurgiche, nonché FFP2 ed FFP3, è fondamentale verificare la singola tipologia di mascherina protettiva. In particolar modo, capire se questa rientri tra i dispositivi medici indicati dal Ministero della Salute e che abbia i requisiti di marcatura CE.
Quindi, è necessario accertarsi che in fattura o nello scontrino siano indicati il soggetto che ha sostenuto la spesa e la conformità del dispositivo. Si può, in alternativa, verificare che sia riportato il codice AD per spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
Qualora manchi quest’ultimo requisito, allora è necessario conservare la documentazione che attesti la presenza di marcatura CE per dispositivi compresi nella banca dati dei dispositivi medici, pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Per quelli non compresi nell’elenco è fondamentale riportare oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea indicata nelle direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Se lo scontrino della farmacia, quindi, non presenta il riferimento alla marcatura CE o se non fosse presente sulla confezione, allora la spesa non potrà essere ammessa in detrazione.
Interrogazione parlamentare dell’8 marzo
Particolare importanza, come abbiamo già anticipato, ha ricoperto l’interrogazione parlamentare dell’8 marzo 2022. La necessità di rispettare le indicazioni dell’istituto superiore di sanità, il quale aveva imposto l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 ed FFP3 in situazioni particolari, ha portato ad una serie di conseguenze che hanno spinto a richiedere una interrogazione parlamentare per valutare iniziative in favore alla detraibilità a fini fiscali.
Non bisogna dimenticare che le tipologie di mascherine sopracitate hanno un costo maggiore rispetto alle altre, perché sono realizzate con fabbricazione più complessa volta a garantire maggior filtraggio; oltretutto, non tutte le mascherine FFP2 ed FFP3 sono classificate come dispositivi medici.
La richiesta, in sede parlamentare, era legata alla possibilità di beneficiare della detrazione per acquisto di questi dispositivi qualora non rispettassero standard e requisiti di marcatura CE (pur non rientrando tra i dispositivi medici che sono indicati dal Ministero della Salute). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, però, negato questa possibilità.
È stato specificato che la necessità di qualificare il prodotto come dispositivo medico è legata a ragioni di tutela della salute pubblica e per individuare le spese sanitarie detraibili occorre sempre far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute (ovvero l’elenco puntuale delle specificità farmaceutiche, dispositivi medici e prestazioni specialistiche).
Mascherine FFP2: come riconoscere le detraibili
Per riconoscere una mascherina FFP2 detraibile bisogna per prima cosa assicurarsi del dispositivo all’interno della stessa che riguarda la classificazione ministeriale: si può individuare tranquillamente attraverso il codice prodotto. Questo consente di verificarne la corretta marcatura CE e la relativa normativa di riferimento. In questa maniera si può essere certi che per l’acquisto del prodotto si potrà poi godere della detrazione di spesa.
Le mascherine FFP2 non detraibili, invece, spesso presentano una marcatura CE, ma non possono essere classificate come dispositivo medico, ma soltanto come dispositivo di protezione: basta notare se il prodotto che stiamo per acquistare sia presente nell’elencazione del Ministero della Salute.