Sulla quota di interessi mutuo passivi, ma anche sugli oneri accessori e quote di rivalutazione, pagati nel 2022 è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 19%, nel rispetto di precise condizioni e limiti di spesa.
La detrazione è riconosciuta per gli interessi relativi ai seguenti mutui:
- acquisto dell’abitazione principale;
- acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale (mutui contratti fino al 1992);
- effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (mutui contratti nel 1997);
- costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale (mutui contratti dal 1998);
- prestiti o mutui agrari.
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Come detrarre interessi mutuo 730
Nel Modello 730/2023 (anno di imposta 2022) gli interessi passivi su mutuo, possono essere rilevanti ai fini della determinazione del trattamento integrativo per redditi di lavoro dipendente, potenzialmente spettante in presenza di un reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali compreso tra € 15.001,00 e € 28.000,00, limitatamente ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021.
Per determinare quali interessi passivi devono essere considerati ai fini del calcolo del trattamento integrativo, nel Mod. 730/2023 è stata introdotta una nuova modalità di indicazione dei relativi dati nel rigo E7 e nei righi da E8 a E10.
Trattamento integrativo
La Legge n. 234/2021, intervenendo sul D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, dal 2022 ha disposto che il trattamento integrativo sia riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente o di alcuni redditi assimilati che presentano:
- un reddito complessivo non superiore ad € 15.000,00 per periodo d’imposta e un’imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente. In tal caso, verificate le condizioni, il contribuente fruisce di un contributo pari a € 1.200,00 annui, rapportato al periodo di lavoro;
- un reddito complessivo compreso tra € 15.001,00 e € 28.000,00. In questo caso, il contributo attribuibile è pari alla differenza fra: la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente ed assimilati, e per alcuni oneri rateizzabili (spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) comprese quelle riconosciute a fronte di interessi passivi su prestiti e mutui agrari e mutui per acquisto e costruzione dell’abitazione principale, limitatamente a quelli contratti fino al 31 dicembre 2021, e l’imposta lorda del contribuente.
Ai fini dell’erogazione del trattamento integrativo, rilevano le detrazioni relative ad interessi sui mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, le detrazioni relative ad interessi passivi su mutui versati nel 2022 relativi a nuovi contratti stipulati nello stesso anno non vengono considerati.
Per “data di stipula del mutuo” è da intendersi la data di stipula di un nuovo contratto, ma anche la data di accollo, subentro e rinegoziazione di un contratto stipulato precedentemente.
Dove inserire interessi mutuo 730
Gli interessi passivi sul mutuo corrisposti nel 2022, devono essere inseriti al rigo E7 del Mod. 730/2023.
Da quest’anno il rigo E7 si presenta composto di due colonne. La nuova colonna 1 si è resa necessaria per permettere l’indicazione degli interessi passivi corrisposti su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, al fine della verificare della spettanza del trattamento integrativo.
Nello specifico:
- nella colonna 1, gli interessi pagati nel 2022, su contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021;
- nella colonna 2, gli interessi pagati nel 2022 su contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 2022 e contratti di mutui per cui, dal 1° gennaio 2022, è intervenuto un accollo, subentro o rinegoziazione.