Non sono detraibili le intermediazioni per la vendita.
La detrazione Irpef relativa alle spese di intermediazione immobiliare è possibile esclusivamente per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale cosi come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b-bis, Tuir.
Il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione pur corrispondendo la provvigione all’intermediario immobiliare.
(Fonte: circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27 aprile 2018).