Rientrano tra i dispositivi medici gli occhiali da vista e la spesa è detraibile anche se non sono stati acquistati in farmacia.
Ai fini della detrazione dei dispositivi medici è necessario che dallo scontrino o dalla fattura risulti indicato:
- il contribuente che sostiene la spesa
- la descrizione del dispositivo medico e se lo stesso è contrassegnato dalla marcatura CE
- Se il documento di spesa riporta il codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
In caso contrario, per i dispositivi compresi nell’elenco fornito dal Ministero della Salute (allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/2011) è sufficiente conservare la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, è necessario che il dispositivo riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Tracciabilita di pagamento dispositivi medici ed occhiali da vista
Riguardo alle modalità di pagamento nel rispetto della tracciabilità degli oneri detraibili, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e quindi gli occhiali da vista, è consentito il pagamento in contanti per beneficiare il diritto alla detrazione.