Domanda di accompagnamento : riconosciuta anche se incompleta

Recepita la pronuncia della Corte di Cassazione

Ai fini del riconoscimento della domanda di accompagnamento per la Suprema Corte si è pronunciata sulla fattispecie di incompleta compilazione della domanda amministrativa.

Sono stati forniti ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e liquidazione della prestazione (ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019).

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La risoluzione in favore della proponibilità della domanda giudiziale deve avvenire:

  • sia nel caso in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento
  • sia nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo.

Alla luce di ciò il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

Pertanto, fermo restando l’onere di sollevare le diverse eccezioni che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità, il funzionario difensore dell’INPS, nel caso di certificato medico introduttivo carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo, non dovrà sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva di un C.T.U.

Nelle medesime fattispecie, i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità della domanda di accompagnamento dovranno dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice, provvedendo al pagamento della prestazione con le modalità di decorrenza indicate nel decreto medesimo.

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