La domanda si presenta entro il 31 marzo 2019.
L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue.
Da queste giornate devono essere detratte le giornate:
- di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- di lavoro in proprio;
- indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.;
- quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
L’indennità di disoccupazione agricola spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento.
Dall’importo riconosciuto si deve detrarre il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà per un massimo di 150 giorni.
Operai agricoli a tempo indeterminato
Alla categoria degli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non va applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Attenzione: La disoccupazione agricola è una indennità riconosciuta agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
A chi spetta
La disoccupazione agricola viene riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.