L’INPS riconosce l’indennità di malattia ai pensionati che lavorano: la novità

Indennità di malattia ai pensionati: novità

L’INPS ha introdotto un’importante novità per i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro subordinato: il diritto al riconoscimento dell’indennità di malattia. Con la circolare n. 57 dell’11 marzo 2025, l’ente previdenziale ha superato le disposizioni precedenti contenute nel provvedimento n. 95 bis del 6 settembre 2006, ampliando la tutela previdenziale per questi lavoratori.

Indennità di malattia ai pensionati: come funziona

L’INPS chiarisce che il diritto all’indennità di malattia spetta ai pensionati-lavoratori solo se l’indennità è prevista dal settore di appartenenza e in conformità con la nuova copertura assicurativa. La ratio della misura è garantire una tutela economica a chi, pur percependo un trattamento pensionistico, si trova in una condizione di malattia e perde il reddito derivante dall’attività lavorativa aggiuntiva.

Questa nuova interpretazione rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti disposizioni. La circolare del 2006 stabiliva infatti che i pensionati non avessero diritto all’indennità di malattia per eventi successivi alla cessazione del precedente rapporto di lavoro, anche se avviavano una nuova attività lavorativa subordinata.

L’INPS ora riconosce che le normative vigenti consentono ai pensionati di iniziare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, acquisendo lo status di “pensionato lavoratore”. Inoltre, per questi soggetti permane l’obbligo del versamento dei contributi per la malattia, a carico del datore di lavoro, ove previsto dal settore di appartenenza e dalla qualifica professionale.

Le eccezioni alla cumulabilità

Tuttavia, esistono alcuni casi in cui l’indennità di malattia non è riconosciuta ai pensionati lavoratori:

  • Se il trattamento pensionistico è incumulabile con i redditi da lavoro;
  • Per chi percepisce una pensione di inabilità, che risulta incompatibile con l’indennità di malattia;
  • Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), il cui diritto all’indennità cessa alla scadenza degli elenchi anagrafici (31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento), salvo un nuovo rapporto di lavoro attivo;
  • Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, in quanto la normativa prevede espressamente che le prestazioni di malattia e degenza ospedaliera non siano erogabili ai titolari di pensione. Di conseguenza, per questi soggetti non è previsto il versamento della relativa contribuzione maggiorata.

La nuova circolare dell’INPS introduce un’importante apertura nella tutela previdenziale per i pensionati che riprendono un’attività lavorativa subordinata, garantendo l’indennità di malattia in caso di necessità. Tuttavia, restano alcuni limiti e categorie escluse, a conferma della complessità del sistema previdenziale italiano. Per maggiori info vi aspettiamo in una delle nostre sedi: prenota un appuntamento.

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