L’articolo 16-bis del Tuir definisce che le spese per gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, Tuir) possono essere detraibili da coloro che possiedono o detengono l’immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori, sulla base di un titolo idoneo:
- proprietà;
- altro diritto reale;
- locazione;
- comodato.
In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (se diverso dai familiari conviventi), e quindi dall’inquilino, è necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore (cioè del proprietario dell’immobile) all’esecuzione degli interventi.