Gli interessi passivi e relativi oneri accessori relativi ad un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto di abitazione da adibire entro un anno ad abitazione principale, sono detraibili nella misura del 19% per un importo non superiore a 4.000 euro (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir).
La detrazione non è più possibile, e viene meno nel periodo si imposta successivo, qualora l’immobile non è più adibito ad abitazione principale.
Nel caso in cui l’unità abitativa non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione non è persa ed il contribuente ne può continuare a beneficiare, indipendentemente se il trasferimento è avvenuto in un comune limitrofo a quello della sede di lavoro.
Nel momento in cui le esigenze lavorative vengono meno ed il cittadino non cambia nuovamente la residenza nell’immobile per cui si beneficia della detrazione, tale deroga non trova più applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno dette esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale (circolare 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 4.5).