I redditi degli sportivi professionisti e impatriati concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 50% (Ai sensi del comma 5-quater, art. 16, D.L. n. 34/2019).
L’art. 12-quater, D.L. n. 21/2022 ha modificato la disciplina agevolativa intervenendo sull’art. 16, commi 5-quater e 5-quinques, stabilendo che lo sportivo professionista possa ancora fruire di tale regime fiscale agevolato esclusivamente se vengano rispettate le seguenti casistiche.
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Redditi derivanti dal rapporto di lavoro sportivo
I Redditi derivanti dal rapporto di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990.
Inoltre, il contribuente deve avere:
- compiuto il ventesimo anno di età;
- un reddito complessivo superiore ad € 1.000.000.
Redditi derivati dal lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI
Redditi derivanti dal lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990.
Inoltre, il contribuente deve avere:
- compiuto il ventesimo anno di età;
- un reddito complessivo superiore ad € 500.000.
Sostanzialmente, ai redditi derivanti dai contratti in essere al 20 maggio 2022 e fino alla loro naturale scadenza è prevista la detassazione del 50% senza necessità di specifici requisiti.
Per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022, non è possibile applicare la detassazione del 50% salvo che nei due casi sopra individuati.
Indicazione nel Modello 730 redditi impatriati sportivi
Per l’indicazione dei redditi degli sportivi impatriati (sia disciplina fino al 20 maggio 2022 che disciplina dal 21 maggio 2022) nel modello 730/2023 va indicato il codice “9” nella casella “casi particolari” Sezione I, del quadro C.