Modello 730 2022

Di seguito riepiloghiamo le novità più importanti della dichiarazione dei redditi Modello 730 2022, dal Quadro C relativo ai redditi di lavoro dipendente al Quadro D per i redditi diversi, dagli oneri indicati nel Quadro E fino alle modifiche del Quadro G.

Quadro C – Redditi di lavoro Modello 730

Il quadro C dedicato ai redditi da lavoro dipendente ha ricevuto una trasformazione sia graficamente che nella modalità di compilazione a seguito dell’introduzione di modifiche normatice in materia di riduzione della pressione fiscale. Inoltre sono intervenuti degli aggiornamenti sulla disciplina che regola i lavoratori “impatriati” trasferitisi in Italia dall’estero.

Regime agevolato per i lavoratori impatriati

Il Modello 730 ha recepito le novità introdotte in materia di regime agevolato per i lavoratori impatriati con la compilazione delle caselle “Casi particolari” e “Codice stato Estero”.

Casella “Casi particolari”

Nella casella Sezione I del quadro C, sono stati inseriti due nuovi codici:

  • codice “13” da utilizzare se il contribuente ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al Provvedimento del Direttore AE del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50% del reddito da lavoro;
  • codice “14” da utilizzare se il contribuente ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al Provvedimento del Direttore AE del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 10% del reddito da lavoro.

Nei casi ordinari, il regime di esenzione parziale a favore dei soggetti cd. impatriati (nella misura del 10% o del 50% a seconda della presenza dei requisiti di legge) è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro.

La casella “Casi particolari” del quadro C del Mod. 730/2022 va quindi compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui, pur avendo presentato la richiesta entro il 30 agosto 2021 al sostituto d’imposta ed aver effettuato il versamento entro il 30 agosto 2021, egli non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi. In tal caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Le istruzioni ministeriali ricordano inoltre che nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2021, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

  • “CT” per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta (Provvedimento del Direttore AE del 3 marzo 2021, come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);
  • “CU” per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d’imposta (Provvedimento del Direttore AE del 3 marzo 2021, come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021).

Casella “Codice stato Estero”

Il contribuente è tenuto ad indicare nella casella il codice dello Stato Estero in cui era residente fino al rientro o trasferimento in Italia, nel caso in cui nella casella “Casi particolari”, siano presenti i codici da 2 a 9, 12, 13 e 14. Sono quindi inclusi i nuovi codici, sopra illustrati, riferiti ai lavoratori “impatriati” che godono del nuovo regime di detassazione del reddito.

Riduzione della pressione fiscale

Con l’introduzione del D.L. n. 3/2020 in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, a partire dal 1° luglio 2020 è stato soppresso il c.d. “bonus IRPEF”. E’ stato introdotto, invece, il “trattamento integrativo” e l’ulteriore detrazione, spettanti in base all’ammontare del reddito complessivo.

Nella sezione V del Mod. 730/2021 era stato infatti costruito un rigo (rigo C14) in grado di permettere la determinazione differenziata dei bonus spettanti in base ai giorni di lavoro e all’importo del reddito nei due semestri del 2020: con riguardo al 2021, tuttavia, tale struttura non risulta più necessaria in quanto non è più riconosciuto il bonus IRPEF bensì solo il trattamento integrativo (oltre all’ulteriore detrazione).

Detrazione per comparto sicurezza e difesa

La detrazione è riconosciuta al personale militare delle Forze armate e al personale delle Forze di polizia in servizio continuativo è stabilita annualmente con apposito D.P.C.M..
Per i lavoratori che nel 2020 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 28.974,00, il D.P.C.M. 27 ottobre 2021, (pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2021, n. 290) è prevista una riduzione di imposta pari a € 609,50.

Quadro D – Altri redditi

Locazioni brevi

Il quadro D  presenta una novità di rilievo recependo la nuova disciplina sulle locazioni brevi.

I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario, indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022, vanno indicati nel rigo D4, tranne nel caso in cui nel corso del 2021 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il Modello 730, ma deve presentare il modello REDDITI.

Compensi attività sportive dilettantistiche

A seguito della modifica introdotta all’articolo 67, comma 1, lettera m), TUIR, sono compresi tra i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dichiarabili nel rigo D4 anche quelli erogati, oltre che dal CONI, dalla società Sport e salute Spa (appendice “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche”).

Quadro E – Oneri e spese Modello 73o

Riportiamo di seguito alcune modifiche introdotte relative agli oneri detraibili e deducibili.

Manutenzione di beni soggetti a regime vincolistico

Nei righi generici del quadro E (righi E8-E10) con codice 25 sono indicate le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le istruzioni precisano che tale detrazione non è cumulabile con la fruizione del credito di imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico, introdotto dall’art. 65-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Spese veterinarie (righi E8-E10 codice 29)

Il massimale di spesa ammesso è aumentato. L’importo massimo agevolabile passa a € 550,00 per l’anno d’imposta 2021 rispetto a € 500,00 per l’anno d’imposta 2020.

Spese per attività musicali e per ragazzi (rigni E8-E10 codice 45)

Tra gli oneri detraibili da inserire da E8 è stato introdotto il codice  “45” relativo all’indicazione delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica;
  • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute (Legge n. 508/1999);
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali;
  • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e a pratica della musica.

La detrazione è ammessa a condizione che il contribuente presenti un reddito complessivo non superiore a € 36.000,00, ed è ammessa per un importo non superiore di spesa pari, per ciascun ragazzo, a € 1.000,00.

La spesa è detraibile anche se sostenuta per familiari fiscalmente a carico.

Erogazioni liberali ONLUS, ODV, APS

Nel Mod. 730/2022 è possibile indicare la quota di deduzione residua relativa agli anni 2020, 2019 e 2018.

L’avvio del RUNTS potrebbe avere effetti sulla determinazione della detrazione o deduzione in relazione alle erogazioni a favore di determinati enti.

Detrazioni edilizie

Numerose sono le novità introdotte nella compilazione delle Sezioni III A-B-C e Sezione IV a seguito delle novità normative in materia di bonus ed agevolazioni casa.

In particolare si segnala:

  • l’aggiunta tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio degli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
  • l’applicazione esclusiva della disciplina del superbonus sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi sismabonus effettuati dalle persone fisiche “private”, su edifici residenziali o che divengano tali al termine dei lavori (il contribuente non può optare per il sisma bonus “ordinario”);
  • l’ammissione al beneficio fiscale anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
  • l’aggiunta nella colonna 2 (Tipologia), righi da E41 a E43, del codice “20” relativo alle spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), TUIR, realizzati congiuntamente ad almeno un intervento cd. “trainante” superbonus;
  • l’aggiunta di due nuovi codici (codice “4” e codice “5”) da indicare nella colonna 1 (codice identificativo spesa) del rigo E56 relativamente a spese per installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, al fine di recepire i diversi limiti di spesa a seconda della tipologia di immobile su cui è effettuata l’installazione e all’anno di inizio dei lavori;
  • l’aumento a € 16.000,00 del limite di spesa agevolabile per l’acquisto nell’anno 2021 di arredi e elettrodomestici per immobili ristrutturati (cd. “bonus mobili”). Per l’anno d’imposta 2020 la spesa massima ammessa al beneficio era pari a € 10.000,00.

Bonus vacanze (Rigo E83 codice 3)

Il Modello 730 2022 ha recepito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo del “bonus vacanze”, ovvero l’agevolazione riconosciuta ai nuclei familiari per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Il bonus è stato utilizzato per l’80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il soggiorno, mentre per il 20% è recuperato come detrazione in dichiarazione dei redditi (Modello  730 2022, in caso di fruizione nel 2021).

La richiesta del bonus poteva essere inoltrata fino al 31 dicembre 2020.

Quadro G – Crediti di imposta

Il Quadro G del Modello 730 relativo ai Crediti di imposta ha subito delle modifiche strutturali eliminando ed introducendo nuove righe. recependo anche in questo caso le modifiche normative.

Sono stati eliminati i righi G7 (Sezione V – Incremento occupazione), G10 (Sezione VIII – cd. bonus scuola) e G12 (Sezione X – Videosorveglianza). I crediti d’imposta corrispondenti devono essere indicati nel rigo G15 dedicato agli altri crediti, con uno specifico codice numerico.

Credito di imposta acquisto prima casa under 36

E’ stata introdotto il rigo G8 (Sezione VI) per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto della prima casa “under 36”. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti di età inferiore ai 36 anni, con indicatore ISEE non superiore a € 40.000, che nel corso dell’anno hanno acquistato un immobile “prima casa” con applicazione dell’IVA.

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Redazione CAF Fenalca

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