Il giorno 30 settembre 2021 sono scaduti i termini per presentare ed inviare i Modelli 730 ordinari. Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione ordinaria, è possibile presentare un Modello 730 integrativo a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
La scadenza per presentare il Modello 730 integrativo e fissata al 10 novembre 2021.
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Quando è possibile presentare un Mod. 730 Integrativo?
È possibile presentare un Mod. 730 integrativo quando l’inserimento delle modifiche al Mod. 730 Ordinario determina:
- un maggior rimborso di imposta
- un minor debito di imposta
- nessuna variazione di imposta
Attenzione
In presenza di un mod. 730 Integrativo gli acconti restano sempre invariati, inoltre, non è ammessa la presentazione di un mod. 730 Integrativo se, anche per una sola imposta, risulta un maggior debito o un minor credito.
Quale codice indicare sul mod. 730 Integrativo?
Codice 1
Il Codice 1 va inserito nel caso in cui il contribuente deve integrare il mod. 730 Ordinario e l’integrazione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria
Se il contribuente presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.
Se l’assistenza è stata prestata dal sostituto d’imposta o da altro CAF il contribuente deve esibire tutta la documentazione.
Il Mod. 730 Integrativo Codice 1 può essere presentato anche ad un Caf diverso da quello che ha elaborato il Mod. 730 Originario (in tal caso va fornito al Caf copia del modello ordinario unitamente alla ricevuta telematica di presentazione)
Codice 2
Quando il contribuente riscontra che i dati relativi al sostituto di imposta indicati nel frontespizio della dichiarazione 730 sono incompleti o inesatti.
In questo caso il Mod. 730 Integrativo può essere integrato solo limitatamente al riquadro dei dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio mentre i dati inseriti negli altri quadri rimangono invariati.
Pertanto al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli è il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale per l’ordinario che deve predisporre e presentare il mod. 730 Integrativo.
I soli dati da variare nel Mod. 730 Integrativo codice 2 sono solo quelli relativi al campo sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio.
Il Mod. 730 Integrativo Codice 2 può essere presentato solo al Caf che ha predisposto il Mod. 730 Ordinario.
Codice 3
quando il contribuente riscontra che i dati relativi al sostituto di imposta indicati nel frontespizio della dichiarazione 730 sono incompleti o inesatti e l’integrazione comporta anche un maggior rimborso, un minor debito e/o non influisce sulla determinazione dell’imposta della dichiarazione ordinaria.
Il mod. 730 Integrativo cod. 3 può essere presentato solo al Caf che ha predisposto il mod. 730 Ordinario.
Mod. 730/2021 integrativo assenza sostituto
In assenza di sostituto d’imposta è possibile presentare anche il “730 Integrativo” infatti, se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data ultima di presentazione dei modelli integrativi, il contribuente può presentare il modello 730 integrativo con la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” barrata, il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate.
2 risposte
buongiorno. devo presentare integrativa “a favore” del Modello Unico PF degli anni d’imposta 2019 e 2020. Per la sanzione di 250 euro da pagare con ravvedimento, applico 1/6 per il 2019 ed 1/7 per il 2020?
Buongiorno,
La Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 ha precisato che le modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2015 non hanno modificato l’assetto generale dell’istituto del ravvedimento operoso, restando valide le indicazioni fornite dalle Circolari n. 180 e 192 del 1998, a cui si rinvia per maggiori dettagli e chiarimenti.
La circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 offre una panoramica su come usufruire al meglio dei benefici previsti in termini di riduzione delle sanzioni dal nuovo ravvedimento operoso. A tal fine le alleghiamo il seguente link utile alla risoluzione del suo quesito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270703/Tabelle+di+sintesi+compliance_Tabelle%2Bdi%2Bsintesi%2Bcompliance%2B.pdf/441484b4-061d-23f9-7fcf-ce126b042f81