Tra le spese per le quali compete la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano quelle finalizzate:
- alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992 (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir).
Pertanto l’installazione di un montascale è ricompresa tra gli interventi edilizi sulle parti comuni di edifici residenziali atti a rimuovere le barriere architettoniche. Tale spesa è detribile dall’Irpef per recupero edilizio. La detrazione, peraltro, compete interamente (e non pro quota in base alla ripartizione millesimale della tabella condominiale), in quanto il montascale è necessario all’uso specifico del solo condòmino disabile che ha sostenuto integralmente la spesa (risoluzione n. 336/E del 1° agosto 2008).