Dal 1° gennaio 2025, i lavoratori italiani rientrati dall’estero non hanno più diritto all’indennità di disoccupazione NASPI rimpatriati.
L’Inps conferma quanto previsto dalla legge di bilancio 2025 che ha sancito la disapplicazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati o frontalieri dopo licenziamento o mancato rinnovo.
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L’indennità di disoccupazione per rimpatriati
La legge 25 luglio 1975, n. 402 aveva previsto che in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonchè i lavoratori frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali.
Erano richieste le seguenti condizioni:
- che il rimpatrio fosse intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale
- che il lavoratore interessato si fosse iscritto all’ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
Il cambiamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2025
L’art 1 comma 187 del ddl bilancio introduce una sospensione del diritto alla Naspi rimpatriati, affermando che “la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025”
Nella formulazione dell’articolo non sono presenti precisazioni sul fatto che la misura sia sperimentale o, diversamente, sul fatto che la legge venga abrogata.
Il chiarimento Inps Naspi rimpatriati
Con il messaggio 184 del 17 gennaio 2025, l’INPS ha confermato il recepimento della novità e il blocco della funzione nella piattaforma online che riguarda le cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2025.