Scopri come richiedere la NASPI rimpatriati

Sei un cittadino italiano che ha lavorato all’estero e ora sei disoccupato? Potresti avere diritto alla NASPI rimpatriati, l’indennità di disoccupazione nazionale.  In questo articolo, ti spiegheremo tutto ciò che devi sapere per richiedere questa prestazione.

A chi spetta la NASPI per rimpatriati?

Hanno diritto alla NASPI i cittadini italiani che:

  1. Hanno lavorato all’estero: sia in Paesi UE che extra UE.
  2. Sono rimasti disoccupati: a causa di un licenziamento o del mancato rinnovo del contratto.
  3. Si sono rimpatriati: dopo il 1° novembre 1974.

Quali sono i requisiti per richiedere la NASPI rimpatriati?

Per poter accedere alla NASPI, è necessario:

  • Essere rimpatriato: entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Recarsi al Centro per l’Impiego: entro 30 giorni dal rimpatrio.

Quanto dura la NASPI rimpatriati e qual è l’importo?

La NASPI ha una durata massima di 180 giorni e l’importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Pagamenti: L’indennità viene erogata tramite bonifico bancario o postale.

Compatibilità con altre prestazioni: La NASPI è compatibile con l’Assegno unico e universale.

Quando fare domanda

La domanda non è soggetta a termini di presentazione né ha effetti sulla decorrenza della prestazione.

La durata del rapporto di lavoro subordinato all’estero:

  • non è rilevante, in caso di prima domanda;
  • deve essere di almeno 12 mesi, di cui sette effettuati all’estero, per le successive domande.

Modello U1: che cosa è?

I disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare, se in possesso, il documento U1.

Se non si è in possesso del modello U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all’istituzione estera.

Il modello U1 certifica i periodi di contribuzione e di attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente o autonomo in un altro paese dell’UE/SEE. In pratica, è come un “curriculum assicurativo” che attesta i periodi lavorativi svolti in un determinato Paese e i contributi versati nei rispettivi sistemi previdenziali.

Quando è necessario il modello U1?

Il modello U1 è necessario quando un lavoratore:

  • Perde il lavoro in un Paese UE/SEE e si trasferisce in un altro Paese dell’UE/SEE per cercare lavoro.
  • Ritorna nel proprio Paese di origine dopo aver lavorato in un Paese UE/SEE e intende richiedere l’indennità di disoccupazione.

Perché è importante?

Il modello U1 permette di:

  • Unificare i periodi contributivi: i periodi assicurativi maturati in diversi Paesi UE/SEE possono essere sommati per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione e il suo importo.
  • Facilitare le procedure: il modello U1 semplifica le procedure per richiedere l’indennità di disoccupazione nel nuovo Paese di residenza.

Cosa contiene il modello U1?

Il modello U1 contiene le seguenti informazioni:

  1. Dati personali del lavoratore: nome, cognome, data di nascita, ecc.
  2. Periodi di assicurazione: inizio e fine di ciascun periodo assicurativo.
  3. Tipo di attività svolta: dipendente, autonomo, ecc.
  4. Motivo della cessazione del rapporto di lavoro.

Come si ottiene il modello U1?

Il modello U1 viene rilasciato dall’istituzione previdenziale del Paese in cui è stata svolta l’ultima attività lavorativa. Di solito, è sufficiente presentare una richiesta all’ufficio previdenziale competente.

I rimpatriati da uno Stato non convenzionato devono allegare alla domanda una dichiarazione che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto:

  • del datore di lavoro all’estero;
  • della competente autorità consolare.

Scarica il Modello U1, clicca qui.

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Redazione CAF Fenalca

ll centro assistenza fiscale svolge attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, degli iscritti al Sindacato Fenalca e dei contribuenti non titolari di lavoro autonomo e di impresa.

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