Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 23 del Decreto Legge n. 4 sono state rese note le “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni”.
Il provvedimento introduce dal mese di aprile 2019 una nuova misura di contrasto alla povertà. Il reddito di cittadinanza sostituisce il Reddito di inclusione.
Il Reddito di inclusione dal 1° marzo 2019 non potrà più essere richiesto.
La domanda relativa al RdC (Reddito di cittadinanza) potrà essere presentata, a partire dal 6 marzo, anche per il tramite del CAF previa apposita convenzione che sarà stipulata con l’INPS.
Il coinvolgimento dei CAF nell’attuazione di una misura di significativa rilevanza per una parte importante di popolazione che vive un grave disagio sociale ed economico, non si limita dunque alla sola assistenza nella predisposizione della DSU ai fini della certificazione ISEE, ma garantisce al cittadino il supporto nella presentazione della domanda per accedere al Reddito di Cittadinanza o alla Pensione di Cittadinanza.
Un ruolo quindi essenziale quello riconosciuto ai CAF, che senz’altro accresce la nostra autorevolezza verso le Istituzioni e gli utenti rispetto alla nostra funzione, che si caratterizza per un significativo livello professionale ed un altrettanto importante tratto sociale.
Requisiti di accesso
Riassumiamo i requisiti da rispettare per il riconoscimento del Reddito e della Pensione di cittadinanza.
E’ necessario che il nucleo familiare possieda i requisiti previsti nel citato Decreto che si riassumono in:
- Requisiti di residenza e soggiorno;
- Requisiti di redditi e patrimonio (tra i quali un valore ISEE inferiore a 9.360 euro);
- Godimento di beni durevoli;
Per analizzare nel dettaglio la nuova misura vi invitiamo a consultare il Decreto Legge n. 4 cliccando sul seguente link.
Vi evidenziamo alcune novità che hanno riflessi sull’operatività dei CAF:
- I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”
ATTENZIONE: Novità Validità DSU ISEE 2019
Le DSU in corso di validità alla data del 1° settembre 2019 resteranno valide fino al 31 dicembre 2019.
Al riguardo, Vi segnaliamo che INPS ha provveduto alla modifica dell’attestazione ISEE con aggiornamento della data di scadenza dell’Indicatore al 31/12/2019 (in precedenza 31/08/2019), anche se riferite a DSU presentate prima dell’entrate in vigore del Decreto Legge n. 4/2019. L’Istituto ci ha comunicato che effettuerà una apposita comunicazione ai cittadini e agli enti erogatori, per segnalare la variazione in argomento e la possibilità di recuperare dal portale INPS l’attestazione aggiornata.