L’articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 ha rivisto in senso estensivo a partire dal 1° gennaio 2017 il Cumulo dei Periodi assicurativi per coloro i quali hanno contribuzione in gestioni diverse (obbligatoria e casse private).
Dal 2017 infatti i lavoratori che hanno contributi in diverse gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa, avendo quindi la possibilità di cumulare gratuitamente i contributi non coincidenti.
Il cumulo è riferito infatti ai periodi contributivi non corrispondenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative; inoltre è necessario che gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso (comprese le casse private).
La pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove possibile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.
La domanda della pensione in cumulo va presentata presso l’ente previdenziale che ha in carico l’ultimo periodo contributivo richiedendo quindi nella stessa gestione i contributi differenti (non coincidenti).
La Circolare Inps n°140/17 ha allargato risolutivamente il cumulo relativo alle casse private differendone però le modalità di ciascuna di esse ( es. Avvocati, giornalisti, ingeneri) deliberando tuttavia gradatamente i dettagli dello stesso cumulo a seconda della gestione di riferimento.