La reversibilità è una prestazione di natura previdenziale che viene prevista sottoforma di “pensione ai superstiti” quando una persona muore ai suoi familiari.
In base a due differenti tipologie di trattamento, la pensione si definisce:
- di reversibilità, se il defunto percepiva già la pensione di vecchiaia o anticipata, la pensione di invalidità o di inabilità;
- indiretta, se invece non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, ma aveva versato almeno 15 anni di contributi in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5, di cui 3 nei cinque anni precedenti al decesso.
A CHI SPETTA
I destinatari del trattamento sono i familiari più prossimi, a cominciare dal coniuge.
Il diritto alla pensione per la moglie o il marito superstite è automatico.
In caso di separazione, la pensione spetta anche al coniuge separato. Se però è stato stabilito che la separazione è da addebitare al superstite (cioè se ne era stata lui o lei la causa), allora ha diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di un assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.
Anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione se il defunto non si era risposato. Deve però essere titolare di un assegno di divorzio e non deve essersi a sua volta risposato. L’inizio della copertura previdenziale della persona deceduta deve essere antecedente la sentenza di divorzio.
La pensione ai superstiti riguarda anche i figli che abbiano qualsiasi status; perché abbiano diritto al trattamento deve, però, verificarsi una delle seguenti condizioni.
Devono essere:
- minori di 18 anni;
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra 18 e 21 anni, a carico del genitore, senza lavoro;
- studenti universitari per la durata del corso legale di studi e comunque non oltre i 26 anni di età, a carico del genitore, senza lavoro;
- inabili di qualunque età, a carico del genitore.
Invece, i figli sopra i 18 anni e inabili al lavoro sono a carico del defunto se questo provvedeva al loro sostentamento, il che implica che questi non fossero economicamente autosufficienti. Sono considerati tali:
- i figli maggiorenni con un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%: per il 2017 parliamo di 653,11 euro mensili;
- i figli maggiorenni inabili, con un reddito inferiore a quello fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile, ovvero 16.532,10 euro annui per il 2017;
- i figli maggiorenni inabili che percepiscono una pensione di accompagnamento e hanno un reddito inferiore al reddito fissato per la concessione della pensione di invalidità civile aumentato dell’importo di indennità di accompagnamento, pari quindi a 22.634,70 euro. Occorrerà poi dimostrare che il figlio era mantenuto abitualmente dal defunto.
L’inizio dell’attività lavorativa del figlio superstite comporta la sospensione della sua quota di pensione, qualunque sia il reddito percepito, a meno che questo non sia inferiore al trattamento minimo annuo di pensione, maggiorato del 30%: una soglia che per il 2017 è pari a 8.482,11 euro.
Quando mancano o non hanno diritto il coniuge e i figli, la pensione dei superstiti può essere riconosciuta ai genitori del lavoratore deceduto, purché abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione diretta oppure indiretta e risultino a carico del figlio alla data del decesso.
Se nemmeno i genitori ci sono oppure non possono accampare alcun diritto alla pensione, entrano in gioco i fratelli e le sorelle, purché non sposati, inabili al lavoro, anche se minorenni, non titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto.
Infine, una sentenza della Corte costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità anche al nipote a carico del nonno pensionato che non è economicamente autosufficiente e si mantiene solo grazie alla pensione del nonno.
QUANTO SPETTA E DECORRENZA.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato, anche se la domanda viene inoltrata in ritardo.
Spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
- 60% per il coniuge senza figli;
- 80% per il coniuge con un figlio;
- 100% per il coniuge con due o più figli.
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