Le ricostituzioni sono delle rimodulazioni dell’importo di determinate prestazioni economiche – in particolare, pensioni ed assegni sociali – concesse ai pensionati, a seguito del verificarsi di eventi – successivi alla liquidazione dell’importo della pensione e che vanno a modificare gli elementi di calcolo della pensione stessa – che siano in grado di produrre una variazione dell’importo del rateo.
Tali eventi riguardano in linea generale i seguenti aspetti:
- di tipo contributivo;
- reddituali che incidono sulla determinazione della pensione;
- sanitari.
Le modifiche sul piano contributivo sono le cause più frequenti che danno luogo ad un ricalcolo dell’assegno e riguardano, soprattutto, il computo di contributi non presi in considerazione in fase di calcolo della pensione, derivanti da periodi non ricongiunti, da periodi dei quali non è stato chiesto l’accredito figurativo oppure di contributi volontari non presi in considerazione. Si tratta cioè dell’accreditamento o dell’esclusione di contribuzione non valutata in prima liquidazione, oppure della modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.
Le modifiche sul piano reddituale e su quello sanitario riguardano eventuali riduzioni o incrementi dell’importo dell’assegno derivanti dalla variazione dei redditi del beneficiario (si pensi ad esempio se è variato il reddito ai fini del conseguimento delle maggiorazioni sociali o per la pensione ai superstiti) o dalla percentuale di invalidità’ riconosciuta al beneficiario.
A CHI SONO RIVOLTE
La domanda di ricostituzione può essere inoltrata dai pensionati pubblici e privati.
LA DOMANDA DI RICOSTITUZIONE
La ricostituzione della pensione può avvenire:
- in seguito a domanda dell’interessato;
- su iniziativa dell’Ente previdenziale nei casi in cui la contribuzione viene accreditata d’ufficio senza la necessità di intervento del pensionato.
La domanda di ricostituzione non è sottoposta ad alcun limite di decadenza per il riconoscimento del diritto.
Essa può essere proposta in ogni tempo dopo il pensionamento e la riliquidazione della pensione dovrà essere, di regola, sempre effettuata con decorrenza dalla data di riconoscimento originario della prestazione.
Le variazioni dell’importo a seguito di ricostituzione operano dalla decorrenza originaria della pensione, applicando i coefficienti di perequazione dall’origine.
In sede di ricostituzione contributiva si procede all’accertamento di tutti i requisiti e al ricalcolo della pensione come se si trattasse di nuova liquidazione.