Le ricostituzioni sono delle rimodulazioni dell’importo di determinate prestazioni economiche – in particolare, pensioni ed assegni sociali – concesse ai pensionati, a seguito del verificarsi di eventi – successivi alla liquidazione dell’importo della pensione e che vanno a modificare gli elementi di calcolo della pensione stessa – che siano in grado di produrre una variazione dell’importo del rateo.

Tali eventi riguardano in linea generale i seguenti aspetti:

Le modifiche sul piano contributivo sono le cause più frequenti che danno luogo ad un ricalcolo dell’assegno e riguardano, soprattutto, il computo di contributi non presi in considerazione in fase di calcolo della pensione, derivanti da periodi non ricongiunti, da periodi dei quali non è stato chiesto l’accredito figurativo oppure di contributi volontari non presi in considerazione. Si tratta cioè dell’accreditamento o dell’esclusione di contribuzione non valutata in prima liquidazione, oppure della modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.

Le modifiche sul piano reddituale e su quello sanitario riguardano eventuali riduzioni o incrementi dell’importo dell’assegno derivanti dalla variazione dei redditi del beneficiario (si pensi ad esempio se è variato il reddito ai fini del conseguimento delle maggiorazioni sociali o per la pensione ai superstiti) o dalla percentuale di invalidità’ riconosciuta al beneficiario.

A CHI SONO RIVOLTE

La domanda di ricostituzione può essere inoltrata dai pensionati pubblici e privati.

LA DOMANDA DI RICOSTITUZIONE

La ricostituzione della pensione può avvenire:

La domanda di ricostituzione non è sottoposta ad alcun limite di decadenza per il riconoscimento del diritto.

Essa può essere proposta in ogni tempo dopo il pensionamento e la riliquidazione della pensione dovrà essere, di regola, sempre effettuata con decorrenza dalla data di riconoscimento originario della prestazione.

Le variazioni dell’importo a seguito di ricostituzione operano dalla decorrenza originaria della pensione, applicando i coefficienti di perequazione dall’origine.

In sede di ricostituzione contributiva si procede all’accertamento di tutti i requisiti e al ricalcolo della pensione come se si trattasse di nuova liquidazione.

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