Il decreto del 1 marzo 2020 ha ampliato quanto previsto dal DPCM del 25 febbraio 2020 a tutto il territorio nazionale l’avvio dello lo Smart Working attraverso una procedura semplificata rispetto alla normativa istitutiva ( Legge n. 81 2017).
Per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus è previsto che:
- non è necessario l’accordo scritto controfirmato dal lavoratore. Il datore di lavoro potrà comunicare l’avvio del lavoro agile al lavoratore a mezzo email specificando il riferimento dal dpcm 1.3 2020, anche se non è prescritto dal decreto
- la comunicazione al Ministero del lavoro ( www.cliclavoro.gov.it) , ordinariamente fatta con deposito dell’accordo è sostituita da una dichiarazione autocertificata per singolo dipendente con i dati anagrafici e il cf del lavoratore , in cui va indicata come “data di sottoscrizione” quella di inizio dell’attività in regime di smart working, e con il riferimento all’articolo 2 del Dpcm del 25 febbraio. Le aziende non in possesso delle credenziali al portale cliclavoro devono prontamente provvedere a richiederle. Non è al momento indicata la tempistica per la comunicazione ma vista la situazione di emergenza non dovrebbe essere sanzionabile un invio entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione
- l’informativa sulla sicurezza sul lavoro si può inviare al lavoratore con modalità telematica . INAIL ha pubblicato sul proprio sito un facsimile di informativa da utilizzare. Nell’informativa deve essere specificato che il lavoratore è tenuto a svolgere la sua attività evitando luoghi a rischio contagio (treni, bar, biblioteche ecc).