La pensione di vecchiaia è il trattamento pensionistico previsto per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi (esclusivi o esonerativi) ed alla gestione separata dell’Inps.
REQUISITI
Sono necessari due requisiti:
- il compimento di una determinata età anagrafica;
- il possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi.
Dal 1° gennaio 2019, la Legge Fornero, (D.L. 201/2011) ha inasprito il requisito di accesso, fissandolo a 67 anni.
Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
AMMONTARE DELL’ASSEGNO
La pensione di vecchiaia deve essere calcolata:
- col metodo retributivo (che si basa sugli ultimi stipendi percepiti) sino al 31 dicembre 2011, poi col sistema contributivo (che si basa sui contributi accreditati nell’arco della vita lavorativa), per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- col metodo retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi col contributivo (ossia col metodo misto), per chi possiede meno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- col metodo interamente contributivo, per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995, per chi opta per il metodo contributivo o per chi effettua il computo nella gestione separata.Per potersi pensionare, l’assegno calcolato deve essere pari almeno a 1,5 volte l’assegno sociale, cioè, a 672,11 euro (448,07 x 1,5). Questo requisito non è richiesto, però, per la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi.
- Non può, dunque, ottenere il trattamento chi possiede un assegno inferiore a tale soglia.
QUANDO SPETTA
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.
Su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.